Art. 6.
                          Norma finanziaria
 
   1.  All'onere  relativo per l'anno 1992, derivante dall'attuazione
della presente legge previsto in lire 300.000.000 sia in  termini  di
competenza  che  di  cassa  si  fara' fronte con le entrate di cui al
programma 5.02.05 del bilancio pluriennale 1991/1993.
   2. A tale scopo la Giunta regionale e' autorizzata ad istituire il
seguente capitolo di spesa cosi' titolato: "Quota del Fondo sanitario
per  l'installazione  di  macchine   distributrici-raccoglitrici   di
siringhe monouso".
   3.  All'onere per gli esercizi successivi si provvede con le rela-
tive leggi di bilancio.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, 15 aprile 1992
 
                              GHIRELLI