Art. 6. Norma finanziaria 1. All'onere relativo per l'anno 1992, derivante dall'attuazione della presente legge previsto in lire 300.000.000 sia in termini di competenza che di cassa si fara' fronte con le entrate di cui al programma 5.02.05 del bilancio pluriennale 1991/1993. 2. A tale scopo la Giunta regionale e' autorizzata ad istituire il seguente capitolo di spesa cosi' titolato: "Quota del Fondo sanitario per l'installazione di macchine distributrici-raccoglitrici di siringhe monouso". 3. All'onere per gli esercizi successivi si provvede con le rela- tive leggi di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, 15 aprile 1992 GHIRELLI