Art. 10 Contributi a favore di aziende agrarie sperimentali finalizzati al raggiungimento delle finalita' statutarie 1. Per la concessione di contributi straordinari finalizzati al raggiungimento delle finalita' statutarie di aziende agrarie sperimentali, a norma di quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale 16 maggio 1988, n. 19, e' autorizzata la spesa di L. 350.000.000, per l'esercizio 1992 (Cap. 18042).