Art. 10
         Contributi a favore di aziende agrarie sperimentali
      finalizzati al raggiungimento delle finalita' statutarie
 
   1.  Per  la  concessione di contributi straordinari finalizzati al
raggiungimento  delle  finalita'  statutarie   di   aziende   agrarie
sperimentali,  a  norma  di  quanto  disposto dall'art. 6 della legge
regionale 16 maggio 1988, n.  19,  e'  autorizzata  la  spesa  di  L.
350.000.000, per l'esercizio 1992 (Cap. 18042).