Art. 11. Contributo all'ERSA - Ente regionale di sviluppo agricolo 1. E' autorizzata, per l'esercizio 1992, a favore dell'ERSA una assegnazione straordinaria di L. 5.000.000.000 per l'effettuazione di interventi da svolgersi nell'ambito delle competenze attribuite dall'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19 come modificato dall'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 1981, n. 48 (Cap. 18761). 2. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1992, un'assegnazione straordinaria di L. 4.000.000.000 a favore dell'ERSA per il ripiano di quota parte del disavanzo accertato negli esercizi precedenti (Cap. 18780).