Art. 11.
      Contributo all'ERSA - Ente regionale di sviluppo agricolo
 
   1.  E'  autorizzata,  per l'esercizio 1992, a favore dell'ERSA una
assegnazione straordinaria di L. 5.000.000.000 per l'effettuazione di
interventi  da  svolgersi  nell'ambito  delle  competenze  attribuite
dall'art.  2  della  legge  regionale  13  maggio  1977,  n.  19 come
modificato dall'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 1981, n.  48
(Cap. 18761).
   2.    E'    autorizzata,   per   l'esercizio   finanziario   1992,
un'assegnazione straordinaria di L. 4.000.000.000 a favore  dell'ERSA
per  il ripiano di quota parte del disavanzo accertato negli esercizi
precedenti (Cap. 18780).