Art. 12. Ulteriori finanziamenti per la realizzazione di un impianto per la produzione di organismi utili da impiegare nella difesa delle colture agricole e forestali. 1. La regione Emilia-Romagna, per le finalita' di cui alla legge regionale 20 marzo 1989, n. 8, e' autorizzata a concedere, nell'esercizio 1992, un ulteriore contributo in conto capitale di L. 500.000.000. 2. Tale contributo e' destinato alla copertura degli oneri di realizzazione dell'impianto per la produzione di organismi utili da impiegare nella difesa fitosanitaria integrata e biologica delle colture agricole e forestali e, piu' in generale, nel settore agricolo, gia' sostenuti dalla Centrale ortofrutticola alla produzione - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata con sede in Cesena ora Centrale ortofrutticola - Centro servizi avanzati per l'agricoltura - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata con sede in Cesena (Cap. 20025).