Art. 12.
Ulteriori finanziamenti per la realizzazione di un impianto per la
   produzione di organismi utili  da  impiegare  nella  difesa  delle
   colture agricole e forestali.
 
   1.  La  regione Emilia-Romagna, per le finalita' di cui alla legge
regionale  20  marzo  1989,  n.  8,  e'  autorizzata   a   concedere,
nell'esercizio  1992, un ulteriore contributo in conto capitale di L.
500.000.000.
   2. Tale contributo e' destinato  alla  copertura  degli  oneri  di
realizzazione  dell'impianto  per la produzione di organismi utili da
impiegare nella difesa  fitosanitaria  integrata  e  biologica  delle
colture  agricole  e  forestali  e,  piu'  in  generale,  nel settore
agricolo,  gia'  sostenuti   dalla   Centrale   ortofrutticola   alla
produzione - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata con sede
in  Cesena  ora Centrale ortofrutticola - Centro servizi avanzati per
l'agricoltura - Societa' cooperativa a responsabilita'  limitata  con
sede in Cesena (Cap. 20025).