Art. 13.
                   Finanziamento all'ERVET S.p.a.
   per attivita' e sviluppo in conformita' ai programmi regionali
 
   1.  La  regione  Emilia-Romagna  e'  autorizzata  a concedere, per
l'esercizio finanziario 1992, un contributo all'Ente regionale per la
valorizzazione economica del territorio -  ERVET  S.p.a.  -  a  norma
dell'art. 9 della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 44.
   2.  Il  contributo ammonta complessivamente a L. 16.000.000.000 ed
e' destinato, quanto a  L.  13.000.000.000,  a  favorire  l'attivita'
dell'Ente  in conformita' ai programmi regionali di sviluppo, a norma
della legge regionale  20  dicembre  1974,  n.  56  e,  quanto  a  L.
3.000.000.000,  a  fronte della conduzione delle normali attivita' di
istituto (Cap. 21090).