Art. 13. Finanziamento all'ERVET S.p.a. per attivita' e sviluppo in conformita' ai programmi regionali 1. La regione Emilia-Romagna e' autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 1992, un contributo all'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET S.p.a. - a norma dell'art. 9 della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 44. 2. Il contributo ammonta complessivamente a L. 16.000.000.000 ed e' destinato, quanto a L. 13.000.000.000, a favorire l'attivita' dell'Ente in conformita' ai programmi regionali di sviluppo, a norma della legge regionale 20 dicembre 1974, n. 56 e, quanto a L. 3.000.000.000, a fronte della conduzione delle normali attivita' di istituto (Cap. 21090).