Art. 16.
       Interventi per lo sviluppo degli investimenti artigiani
 
   1.  Per  il  conferimento  in un'unica soluzione alla Cassa per il
credito alle imprese artigiane di risorse regionali per interventi di
sviluppo degli investimenti artigiani, a  norma  di  quanto  disposto
dalla  legge  regionale  5 settembre 1989, n. 32, e' autorizzata, per
l'esercizio finanziario 1992, la  spesa  di  L.  3.000.000.000  (Cap.
21740).