Art. 16. Interventi per lo sviluppo degli investimenti artigiani 1. Per il conferimento in un'unica soluzione alla Cassa per il credito alle imprese artigiane di risorse regionali per interventi di sviluppo degli investimenti artigiani, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 5 settembre 1989, n. 32, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1992, la spesa di L. 3.000.000.000 (Cap. 21740).