Art. 17.
Interventi a sostegno delle cooperative artigiane di garanzia e dei
   loro  consorzi  per il credito all'artigianato. Legge regionale 27
   gennaio 1986, n. 4.
 
   1. Per gli interventi previsti dalla legge  regionale  27  gennaio
1986,  n.  4  "Interventi  regionali  a  sostegno  delle  cooperative
artigiane  di  garanzia  e  dei  loro   consorzi   per   il   credito
all'artigianato"  sono  disposte,  per  l'esercizio 1992, le seguenti
autorizzazioni di spesa:
     a) Cap. 21760 - Contributi attualizzati sugli interessi relativi
ai  prestiti  contratti  dalle  imprese  artigiane  assistite   dalla
fidejussione  delle  coopeative  artigiane di garanzia (art. 6, legge
regionale 27 gennaio 1986, n. 4) L. 2.000.000.000;
     b) Cap. 21765 - Contributo  "una  tantum"  sul  pagamento  degli
interessi  relativi  a  prestiti  contratti  dai  consorzi e societa'
consortili associati ai consorzi regionali di garanzia  fidi  di  cui
alla  legge regionale 2 aprile 1977, n. 13 (art. 8 legge regionale 27
gennaio 1986, n. 4)
L. 350.000.000;
     c)  Cap.  21770  -  Contributi  alle  cooperative  artigiane  di
garanzia  per lo sviluppo dei servizi di assistenza per le operazioni
di credito e finanziamento alle imprese associate (art. 2- bis, legge
regionale 27 gennaio 1986, n. 4; art. 2,  legge  regionale  25  marzo
1991, n. 6) L. 200.000.000;
     d)  Cap.  21935 - Contributo ordinario ai consorzi regionali fra
cooperative  artigiane  di  garanzia  per  la  formazione  del   loro
patrimonio sociale (art. 9, legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4) L.
200.000.000.