Art. 17. Interventi a sostegno delle cooperative artigiane di garanzia e dei loro consorzi per il credito all'artigianato. Legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4. 1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4 "Interventi regionali a sostegno delle cooperative artigiane di garanzia e dei loro consorzi per il credito all'artigianato" sono disposte, per l'esercizio 1992, le seguenti autorizzazioni di spesa: a) Cap. 21760 - Contributi attualizzati sugli interessi relativi ai prestiti contratti dalle imprese artigiane assistite dalla fidejussione delle coopeative artigiane di garanzia (art. 6, legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4) L. 2.000.000.000; b) Cap. 21765 - Contributo "una tantum" sul pagamento degli interessi relativi a prestiti contratti dai consorzi e societa' consortili associati ai consorzi regionali di garanzia fidi di cui alla legge regionale 2 aprile 1977, n. 13 (art. 8 legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4) L. 350.000.000; c) Cap. 21770 - Contributi alle cooperative artigiane di garanzia per lo sviluppo dei servizi di assistenza per le operazioni di credito e finanziamento alle imprese associate (art. 2- bis, legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4; art. 2, legge regionale 25 marzo 1991, n. 6) L. 200.000.000; d) Cap. 21935 - Contributo ordinario ai consorzi regionali fra cooperative artigiane di garanzia per la formazione del loro patrimonio sociale (art. 9, legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4) L. 200.000.000.