Art. 19.
  Innovazione tecnologica delle produzioni nelle imprese artigiane
 
   1.  L'autorizzazione  di  spesa  di  L.   3.000.000.000   disposta
dall'art.  19  della  legge  regionale  23  aprile  1991,  n.  10 per
l'esercizio 1992 e' ridotta di L. 2.000.000.000 (Cap. 21805).