Art. 19. Innovazione tecnologica delle produzioni nelle imprese artigiane 1. L'autorizzazione di spesa di L. 3.000.000.000 disposta dall'art. 19 della legge regionale 23 aprile 1991, n. 10 per l'esercizio 1992 e' ridotta di L. 2.000.000.000 (Cap. 21805).