Art. 2. Organizzazione dei servizi di polizia locale 1. Per la concessione di contributi a favore di Enti locali singoli o associati per l'acquisto di attrezzature e strumenti operativi per l'esercizio in forma comune delle funzioni di polizia locale, a norma di quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1988, n. 3, e' autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per l'esercizio finanziario 1992 (Cap. 02715).