Art. 2.
            Organizzazione dei servizi di polizia locale
 
   1.  Per  la  concessione  di  contributi  a  favore di Enti locali
singoli o  associati  per  l'acquisto  di  attrezzature  e  strumenti
operativi  per  l'esercizio in forma comune delle funzioni di polizia
locale, a norma di quanto disposto dall'art. 2 della legge  regionale
22  gennaio 1988, n. 3, e' autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per
l'esercizio finanziario 1992 (Cap. 02715).