Art. 20. Qualificazione dell'artigianato dei servizi nei centri urbani 1. Per gli interventi volti alla qualificazione dell'artigianato dei servizi nei centri urbani, a norma della legge regionale 3 gennaio 1987, n. 1, e' autorizzata, per l'esercizio 1992 la spesa di L. 1.250.000.000 (Cap. 21815).