Art. 20.
    Qualificazione dell'artigianato dei servizi nei centri urbani
 
   1. Per gli interventi volti alla  qualificazione  dell'artigianato
dei  servizi  nei  centri  urbani,  a  norma  della legge regionale 3
gennaio 1987, n. 1, e' autorizzata, per l'esercizio 1992 la spesa  di
L.  1.250.000.000 (Cap. 21815).