Art. 21.
Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4 concernente
   interventi  regionali  a  sostegno  delle cooperative artigiane di
   garanzia e dei loro consorzi per il credito dell'artigianato.
 
   1. Al secondo comma dell'art. 9 della legge regionale  27  gennaio
1986,  n.  4,  come  sostituito  dall'art.  2 della legge regionale 5
settembre 1988, n. 40, le parole " .. nei  due  esercizi  successivi"
sono sostituite dalle parole " .. negli esercizi successivi".