Art. 21. Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4 concernente interventi regionali a sostegno delle cooperative artigiane di garanzia e dei loro consorzi per il credito dell'artigianato. 1. Al secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 40, le parole " .. nei due esercizi successivi" sono sostituite dalle parole " .. negli esercizi successivi".