Art. 22.
           Interventi per la prestazione di servizi reali
                       alle imprese artigiane
 
   1. Per la concessione di contributi in capitale per lo sviluppo di
servizi reali alle imprese artigiane e delle nuove forme associative,
a  norma della legge regionale 16 maggio 1986, n. 12, e' autorizzata,
per l'esercizio finanziario 1992, la spesa di L. 2.500.000.000  (Cap.
21955).