Art. 22. Interventi per la prestazione di servizi reali alle imprese artigiane 1. Per la concessione di contributi in capitale per lo sviluppo di servizi reali alle imprese artigiane e delle nuove forme associative, a norma della legge regionale 16 maggio 1986, n. 12, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1992, la spesa di L. 2.500.000.000 (Cap. 21955).