Art. 23. Progetti di valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura 1. Per la concessione di contributi relativi all'attuazione di progetti finalizzati alla valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura, a norma della legge regionale 16 maggio 1986, n. 13, e' autorizzata, per l'esercizio 1992, la spesa di L. 1.000.000.000 (Cap. 21961).