Art. 23.
       Progetti di valorizzazione delle lavorazioni artigiane
       artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura
 
   1.  Per  la  concessione  di contributi relativi all'attuazione di
progetti finalizzati alla valorizzazione delle lavorazioni  artigiane
artistiche  e  tradizionali  e  dell'abbigliamento su misura, a norma
della legge regionale 16 maggio 1986,  n.  13,  e'  autorizzata,  per
l'esercizio 1992, la spesa di L. 1.000.000.000 (Cap. 21961).