Art. 24. Interventi per lo sviluppo dell'occupazione 1. Per gli interventi volti a favorire l'occupazione, in particolare giovanile, a norma della legge regionale 10 settembre 1987, n. 29, sono disposte, per l'esercizio 1992, le autorizzazioni di spesa per i sottoelencati interventi e per l'importo a fianco di ciascuno indicato: a) Cap. 22015 - Contributi alle cooperative, alle imprese e forme associative costituite da giovani per investimenti incentivanti il primo sviluppo L. 1.500.000.000; b) Cap. 57300 - Contributi ad aziende per favorire l'occupazione di giovani appartenenti a fasce deboli o marginali L. 700.000.000.