Art. 24.
             Interventi per lo sviluppo dell'occupazione
 
   1.   Per   gli  interventi  volti  a  favorire  l'occupazione,  in
particolare giovanile, a norma della  legge  regionale  10  settembre
1987,  n.  29, sono disposte, per l'esercizio 1992, le autorizzazioni
di spesa per i sottoelencati interventi e per l'importo a  fianco  di
ciascuno indicato:
     a)  Cap.  22015  -  Contributi  alle cooperative, alle imprese e
forme associative costituite da giovani per investimenti incentivanti
il primo sviluppo L. 1.500.000.000;
     b) Cap. 57300 - Contributi ad aziende per favorire l'occupazione
di giovani appartenenti a fasce deboli o marginali L. 700.000.000.