Art. 25. Attivita' di promozione economica fieristica 1. Per gli interventi previsti a norma della legge regionale 4 luglio 1983, n. 21 "Attivita' di promozione economica ed istituzione della Commissione regionale per le attivita' di promozione economica e fieristiche", sono disposte, per l'esercizio 1992, le seguenti autorizzazioni di spesa: a) Cap. 23500 - Spese per iniziative di promozione economica da attuare direttamente o in convenzione con istituti, enti, associazioni, consorzi e societa' consortili di piccole imprese ed altri organismi (art. 2, lettere a), b) e c), legge regionale 4 luglio 1983, n. 21) L. 1.700.000.000; b) Cap. 23510 - Contributi per la partecipazione di imprese artigiane ed agricole a manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero (art. 2, lettera d), legge regionale 4 luglio 1983, n. 21) L. 1.400.000.000; c) Cap. 23520 - Contributi ad enti fieristici riconosciuti che organizzino la partecipazione a manifestazioni fieristiche e ad altre iniziative promozionali all'estero o che organizzino servizi permanenti di informazione e di assistenza sui mercati nazionali ed esteri (art. 2, lettera e), legge regionale 4 luglio 1983, n. 21) L. 200.000.000.