Art. 25.
            Attivita' di promozione economica fieristica
 
   1. Per gli interventi previsti a norma  della  legge  regionale  4
luglio  1983, n. 21 "Attivita' di promozione economica ed istituzione
della Commissione regionale per le attivita' di promozione  economica
e  fieristiche",  sono  disposte,  per  l'esercizio 1992, le seguenti
autorizzazioni di spesa:
     a) Cap. 23500 - Spese per iniziative di promozione economica  da
attuare   direttamente   o   in   convenzione   con  istituti,  enti,
associazioni, consorzi e societa' consortili di  piccole  imprese  ed
altri  organismi  (art.  2,  lettere  a),  b) e c), legge regionale 4
luglio 1983, n. 21) L. 1.700.000.000;
     b) Cap. 23510 - Contributi  per  la  partecipazione  di  imprese
artigiane  ed  agricole  a  manifestazioni  fieristiche  in  Italia e
all'estero (art. 2, lettera d), legge regionale 4 luglio 1983, n. 21)
L. 1.400.000.000;
     c) Cap. 23520 - Contributi ad enti fieristici  riconosciuti  che
organizzino la partecipazione a manifestazioni fieristiche e ad altre
iniziative   promozionali   all'estero   o  che  organizzino  servizi
permanenti di informazione e di assistenza sui mercati  nazionali  ed
esteri  (art. 2, lettera e), legge regionale 4 luglio 1983, n. 21) L.
200.000.000.