Art. 26. Contributi alla Sivalco S.p.a. 1. Per l'attuazione degli interventi di manutenzione delle arginature, delle difese di sponde e per il mantenimento delle specie di avifauna protetta nel complesso vallivo di Comacchio, a norma dell'art. 4, 2 comma, 2 alinea della legge regionale 6 novembre 1987, n. 33, la regione Emilia-Romagna e' autorizzata a stanziare, per l'esercizio 1992, la somma di L. 2.000.000.000 (Cap. 24070). 2. Per la ricostituzione del capitale sociale della Sivalco S.p.a., la regione Emilia Romagna e' autorizzata a stanziare, a norma dell'art. 1 della legge regionale 6 novembre 1987, n. 33, per l'esercizio 1992, la somma di L. 1.530.000.000, in relazione alla quota azionaria detenuta a norma del primo comma dell'art. 32 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 17 (Cap. 24040).