Art. 28.
             Interventi finalizzati alla qualificazione
             ed al potenziamento dell'offerta turistica
 
   1. Per  gli  interventi  finalizzati  alla  qualificazione  ed  al
potenziamento dell'offerta turistica, a norma della legge regionale 6
luglio  1984,  n.  38,  sono  disposte  le  seguenti modificazioni ed
integrazioni alle autorizzazioni di spesa:
     a) Cap. 25640 - Contributi in conto capitale a  favore  di  Enti
locali  territoriali,  a societa' aventi partecipazione maggioritaria
di Enti locali territoriali ed enti ed associazioni  per  il  turismo
sociale ed il tempo libero ed a privati singoli o associati per opere
direttamente  collegate  all'esercizio  di  attivita'  turistiche  ed
alberghiere (art. 3, lettere a) e b) ed art. 5,  lettere  d)  ed  e),
legge regionale 14 marzo 1975, n. 16 e legge regionale 6 luglio 1984,
n. 38):
     Esercizio 1992: L. 10.000.000.000;
     Esercizio 1993: L. 10.000.000.000;
     Esercizio 1994: L. 10.000.000.000.
     b)  Cap.  25660  -  Contributi in conto ammortamento a favore di
Enti   locali   territoriali,    societa'    aventi    partecipazione
maggioritaria  di  Enti  pubblici  e  di  diritto  pubblico,  enti  e
associazioni per il turismo sociale ed  il  tempo  libero  e  privati
singoli  od  associati  sui  mutui  contratti  dagli  stessi  per  il
finanziamento  di  opere  direttamente  collegate  all'esercizio   di
attivita'  turistiche ed alberghiere (art. 3, lettere c) e d) ed art.
5, lettere a), b) e c), legge regionale 14 marzo 1975, n.  16;  legge
regionale  23  giugno  1978, n. 19; legge regionale 6 luglio 1984, n.
38): Esercizio 1992: L. 1.000.000.000.