Art. 28. Interventi finalizzati alla qualificazione ed al potenziamento dell'offerta turistica 1. Per gli interventi finalizzati alla qualificazione ed al potenziamento dell'offerta turistica, a norma della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38, sono disposte le seguenti modificazioni ed integrazioni alle autorizzazioni di spesa: a) Cap. 25640 - Contributi in conto capitale a favore di Enti locali territoriali, a societa' aventi partecipazione maggioritaria di Enti locali territoriali ed enti ed associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero ed a privati singoli o associati per opere direttamente collegate all'esercizio di attivita' turistiche ed alberghiere (art. 3, lettere a) e b) ed art. 5, lettere d) ed e), legge regionale 14 marzo 1975, n. 16 e legge regionale 6 luglio 1984, n. 38): Esercizio 1992: L. 10.000.000.000; Esercizio 1993: L. 10.000.000.000; Esercizio 1994: L. 10.000.000.000. b) Cap. 25660 - Contributi in conto ammortamento a favore di Enti locali territoriali, societa' aventi partecipazione maggioritaria di Enti pubblici e di diritto pubblico, enti e associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero e privati singoli od associati sui mutui contratti dagli stessi per il finanziamento di opere direttamente collegate all'esercizio di attivita' turistiche ed alberghiere (art. 3, lettere c) e d) ed art. 5, lettere a), b) e c), legge regionale 14 marzo 1975, n. 16; legge regionale 23 giugno 1978, n. 19; legge regionale 6 luglio 1984, n. 38): Esercizio 1992: L. 1.000.000.000.