Art. 29.
           Interventi per agevolare il ricorso al credito
               agli operatori turistici e commerciali
 
   1. Per gli interventi a  favore  dei  consorzi  fidi  o  di  altri
organismi  che abbiano come fine l'assunzione di oneri conseguenti al
rischio di cambio  per  mutui  contratti  da  operatori  turistici  e
commerciali,  ai  sensi  della legge regionale 24 maggio 1989, n. 17,
sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
    Esercizio 1992: L. 1.000.000.000;
    Esercizio 1993: L. 1.000.000.000;
    Esercizio 1994: L. 1.000.000.000.
    (Cap. 25690).