Art. 29. Interventi per agevolare il ricorso al credito agli operatori turistici e commerciali 1. Per gli interventi a favore dei consorzi fidi o di altri organismi che abbiano come fine l'assunzione di oneri conseguenti al rischio di cambio per mutui contratti da operatori turistici e commerciali, ai sensi della legge regionale 24 maggio 1989, n. 17, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa: Esercizio 1992: L. 1.000.000.000; Esercizio 1993: L. 1.000.000.000; Esercizio 1994: L. 1.000.000.000. (Cap. 25690).