Art. 30. Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche 1. Per gli interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche, a norma della legge regionale 24 agosto 1987, n. 26, la regione Emilia-Romagna e' autorizzata, nel biennio 1992-1993, a finanziare i seguenti interventi: a) Contributi per interventi di sistemazione ambientale nelle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa: Esercizio 1992: L. 250.000.000; Esercizio 1993: L. 250.000.000. (Cap. 25780). b) Contributi per le revisioni generali, le revisioni speciali degli impianti a fune e per il rimodernamento di attrezzature ed immobili: Esercizio 1992: L. 1.000.000.000; Esercizio 1993: L. 1.000.000.000. (Cap. 25785).