Art. 30.
           Interventi a favore degli impianti di risalita
                     e delle stazioni sciistiche
 
   1.  Per gli interventi a favore degli impianti di risalita e delle
stazioni sciistiche, a norma della legge regionale 24 agosto 1987, n.
26, la regione Emilia-Romagna e' autorizzata, nel biennio  1992-1993,
a finanziare i seguenti interventi:
     a)  Contributi  per  interventi di sistemazione ambientale nelle
aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa:
     Esercizio 1992: L. 250.000.000;
     Esercizio 1993: L. 250.000.000.
     (Cap. 25780).
     b) Contributi per le revisioni generali, le  revisioni  speciali
degli  impianti  a  fune  e  per il rimodernamento di attrezzature ed
immobili:
     Esercizio 1992: L. 1.000.000.000;
     Esercizio 1993: L. 1.000.000.000.
     (Cap. 25785).