Art. 31. Consorzi fidi fra operatori turistici e commerciali 1. Per la concessione di contributi in capitale alle cooperative di garanzia o a consorzi fidi costituiti fra operatori turistici e commerciali, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3, e' autorizzata, per l'esercizio 1992, la spesa di L. 700.000.000 (Cap. 26450).