Art. 31.
         Consorzi fidi fra operatori turistici e commerciali
 
   1. Per la concessione di contributi in capitale  alle  cooperative
di  garanzia  o  a consorzi fidi costituiti fra operatori turistici e
commerciali, a norma di quanto  disposto  dalla  legge  regionale  17
gennaio 1983, n. 3, e' autorizzata, per l'esercizio 1992, la spesa di
L. 700.000.000 (Cap. 26450).