Art. 32. Mercati e strutture annonarie 1. Per gli interventi volti a favorire l'istituzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento di mercati all'ingrosso, a norma della legge regionale 7 novembre 1979, n. 42, come modificata dalla legge regionale 24 dicembre 1981, n. 49, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa: Esercizio 1992: L. 500.000.000; Esercizio 1993: L. 300.000.000; Esercizio 1994: L. 300.000.000. (Cap. 27000).