Art. 32.
                    Mercati e strutture annonarie
 
   1.   Per   gli  interventi  volti  a  favorire  l'istituzione,  la
ristrutturazione,  l'ampliamento  e  il  trasferimento   di   mercati
all'ingrosso,  a  norma della legge regionale 7 novembre 1979, n. 42,
come modificata dalla legge regionale 24 dicembre 1981, n.  49,  sono
disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
    Esercizio 1992: L. 500.000.000;
    Esercizio 1993: L. 300.000.000;
    Esercizio 1994: L. 300.000.000.
    (Cap. 27000).