Art. 34. Qualificazione e sviluppo del termalismo 1. Per l'attuazione di progetti finalizzati allo sviluppo del terminalismo da attuarsi tramite la S.p.a. Termale, a norma di quanto disposto dall'art. 42, 2 comma, della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 e' autorizzata, per l'esercizio 1992, la spesa di L. 300.000.000 (Cap. 29100). 2. Per gli interventi di cui all'art. 43, lettere b), c), d) ed f) della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 "Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo" sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa: Esercizio 1992: L. 2.000.000.000; Esercizio 1993: L. 3.000.000.000; Esercizio 1994: L. 4.000.000.000. (Cap. 29300).