Art. 34.
              Qualificazione e sviluppo del termalismo
 
   1.  Per  l'attuazione  di  progetti  finalizzati allo sviluppo del
terminalismo da attuarsi tramite la S.p.a. Termale, a norma di quanto
disposto dall'art. 42, 2› comma,  della  legge  regionale  17  agosto
1988,  n.  32  e'  autorizzata,  per l'esercizio 1992, la spesa di L.
300.000.000 (Cap. 29100).
   2. Per gli interventi di cui all'art. 43, lettere b), c), d) ed f)
della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 "Disciplina  delle  acque
minerali  e  termali,  qualificazione e sviluppo del termalismo" sono
disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
    Esercizio 1992: L. 2.000.000.000;
    Esercizio 1993: L. 3.000.000.000;
    Esercizio 1994: L. 4.000.000.000.
    (Cap. 29300).