Art. 37.
            Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale
                     degli insediamenti storici
 
   1.  Per l'attuazione dei provvedimenti volti al recupero edilizio,
urbanistico ed ambientale degli  insediamenti  storici,  a  norma  di
quanto  disposto  dalla  legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6, sono
autorizzati   i   seguenti   finanziamenti   per    gli    interventi
sottoelencati:
     a)  Cap. 30880 - Contributi a comuni con popolazione inferiore a
30.000 abitanti per la redazione di studi di fattibilita' e piani  di
recupero  edilizio,  urbanistico  ed  ambientale  degli  insediamenti
storici (articoli 2 e 3, legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6):
     Esercizio 1992: L. 300.000.000;
     b)  Cap.  30885  -  Contributi  ai  comuni per opere di restauro
scientifico e  risanamento  conservativo  su  edifici  di  proprieta'
pubblica e privata (articoli 4 e 5, legge regionale 16 febbraio 1989,
n. 6:
     Esercizio 1992: L. 2.500.000.000;
     Esercizio 1993: L. 3.500.000.000;
     c)  Cap. 30890 - Contributi per opere di restauro scientifico su
beni  di  carattere  artistico  o  storico  di  proprieta'  di   enti
ecclesiastici,  di  privati cittadini e di enti morali (art. 6, legge
regionale 16 febbraio 1989, n. 6):
     Esercizio 1992: L. 1.250.000.000;
     Esercizio 1993: L. 500.000.000;
     d) Cap. 30895 - Contributi a comuni, province, comunita' montane
e consorzi di enti locali per  l'acquisto  di  edifici  di  carattere
storico-artistico  o  ambientale  (art.  8,  primo comma, lettera c),
legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6:
     Esercizio 1992: L. 500.000.000.