Art. 37. Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici 1. Per l'attuazione dei provvedimenti volti al recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6, sono autorizzati i seguenti finanziamenti per gli interventi sottoelencati: a) Cap. 30880 - Contributi a comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti per la redazione di studi di fattibilita' e piani di recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici (articoli 2 e 3, legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6): Esercizio 1992: L. 300.000.000; b) Cap. 30885 - Contributi ai comuni per opere di restauro scientifico e risanamento conservativo su edifici di proprieta' pubblica e privata (articoli 4 e 5, legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6: Esercizio 1992: L. 2.500.000.000; Esercizio 1993: L. 3.500.000.000; c) Cap. 30890 - Contributi per opere di restauro scientifico su beni di carattere artistico o storico di proprieta' di enti ecclesiastici, di privati cittadini e di enti morali (art. 6, legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6): Esercizio 1992: L. 1.250.000.000; Esercizio 1993: L. 500.000.000; d) Cap. 30895 - Contributi a comuni, province, comunita' montane e consorzi di enti locali per l'acquisto di edifici di carattere storico-artistico o ambientale (art. 8, primo comma, lettera c), legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6: Esercizio 1992: L. 500.000.000.