Art. 47. Sviluppo e miglioramento del verde urbano 1. La regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle azioni del Piano forestale nazionale, di cui all'art. 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752, e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nel limite del 70% della spesa ammessa, per il finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo del verde urbano e periurbano nelle aree metropolitane. 2. A tal fine e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1992, la spesa di L. 400.000.000 e, per l'esercizio finanziario 1993, la spesa di L. 300.000.000 (Cap. 38040). 3. L'approvazione dei progetti, di cui al comma 1, e la concessione dei relativi contributi sono disposti dalla Giunta regionale.