Art. 47.
              Sviluppo e miglioramento del verde urbano
 
   1. La regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle azioni  del  Piano
forestale  nazionale,  di cui all'art. 6 della legge 8 novembre 1986,
n. 752, e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale,  nel
limite  del 70% della spesa ammessa, per il finanziamento di progetti
finalizzati allo sviluppo del verde urbano e  periurbano  nelle  aree
metropolitane.
   2. A tal fine e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1992, la
spesa di L. 400.000.000 e, per l'esercizio finanziario 1993, la spesa
di L. 300.000.000 (Cap. 38040).
   3.   L'approvazione  dei  progetti,  di  cui  al  comma  1,  e  la
concessione  dei  relativi  contributi  sono  disposti  dalla  Giunta
regionale.