Art. 48.
               Fondo per la conservazione della natura
 
   1.   Per  la  dotazione  di  spesa  del  fondo  regionale  per  la
conservazione della natura, istituto ai sensi dell'art. 3 della legge
regionale 24 gennaio 1977, n. 2 "Provvedimenti  per  la  salvaguardia
della  flora  regionale  -  Istituzione  di un fondo regionale per la
conservazione della natura - Disciplina della  raccolta  dei  rodotti
del  sottobosco",  e'  disposta  un'autorizzazione  di  spesa  di  L.
170.000.000 per l'esercizio 1992 (Cap. 38050).
   2. Per l'apprestamento  degli  interventi  necessari  alla  tutela
degli  esemplari arborei singoli od in gruppi, in bosco od in filari,
aventi notevole pregio scientifico e monumentale  e'  autorizzata  la
spesa di L. 75.000.000 per l'esercizio 1992 (Cap. 38070).