Art. 48. Fondo per la conservazione della natura 1. Per la dotazione di spesa del fondo regionale per la conservazione della natura, istituto ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei rodotti del sottobosco", e' disposta un'autorizzazione di spesa di L. 170.000.000 per l'esercizio 1992 (Cap. 38050). 2. Per l'apprestamento degli interventi necessari alla tutela degli esemplari arborei singoli od in gruppi, in bosco od in filari, aventi notevole pregio scientifico e monumentale e' autorizzata la spesa di L. 75.000.000 per l'esercizio 1992 (Cap. 38070).