Art. 49. Parchi regionali e riserve naturali legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 1. Per gli interventi previsti dall'art. 9 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 relativi alla predisposizione di Piani territoriali dei parchi e' autorizzata, per l'esercizio 1992, la spesa di L. 60.000.000 (Cap. 38085). 2. Per gli interventi previsti dall'art. 35, terzo comma della legge regionale 2 aprile 1986, n. 11 relativi al recupero e alla valorizzazione delle risorse ambientali e' autorizzata, per l'esercizio 1992, la spesa di L. 240.000.000 (Cap. 38095).