Art. 49.
                 Parchi regionali e riserve naturali
                legge regionale 2 aprile 1988, n. 11
 
   1. Per gli interventi previsti dall'art. 9 della legge regionale 2
aprile   1988,   n.   11   relativi  alla  predisposizione  di  Piani
territoriali dei parchi e'  autorizzata,  per  l'esercizio  1992,  la
spesa di L. 60.000.000 (Cap. 38085).
   2.  Per  gli  interventi  previsti dall'art. 35, terzo comma della
legge regionale 2 aprile 1986, n. 11  relativi  al  recupero  e  alla
valorizzazione   delle   risorse   ambientali   e'  autorizzata,  per
l'esercizio 1992, la spesa di L. 240.000.000 (Cap. 38095).