Art. 53. Interventi per il consolidamento dei collegamenti ferroviari, stradali e idroviari con il porto di Ravenna 1. Per l'elaborazione di un programma di studi comprendente la progettazione di opere per il consolidamento dei collegamenti ferroviari, stradali ed idroviari con il porto di Ravenna, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 4 giugno 1988, n. 23, e' autorizzata, per l'esercizio 1992, la spesa di L. 120.000.000 (Cap. 41125).