Art. 53.
    Interventi per il consolidamento dei collegamenti ferroviari,
            stradali e idroviari con il porto di Ravenna
 
   1.  Per  l'elaborazione  di  un programma di studi comprendente la
progettazione  di  opere  per  il  consolidamento  dei   collegamenti
ferroviari, stradali ed idroviari con il porto di Ravenna, a norma di
quanto  disposto  dalla  legge  regionale  4  giugno  1988, n. 23, e'
autorizzata, per l'esercizio 1992, la spesa di L.  120.000.000  (Cap.
41125).