Art. 57. Progettazione di opere in attuazione del Piano regionale integrato dei trasporti 1. Per la concessione di contributi in conto capitale alle prov- ince, ai comuni, ai loro Consorzi e alle Comunita' montane per le spese di progettazione di opere infrastrutturali in attuazione del Prit, ai sensi della legge regionale 5 settembre 1989, n. 31, la regione Emilia-Romagna e' autorizzata a stanziare, per l'esercizio 1992, la somma di L. 1.400.000.000 (Cap. 43027).