Art. 57.
                Progettazione di opere in attuazione
             del Piano regionale integrato dei trasporti
 
   1. Per la concessione di contributi in conto capitale  alle  prov-
ince,  ai  comuni,  ai  loro Consorzi e alle Comunita' montane per le
spese di progettazione di opere infrastrutturali  in  attuazione  del
Prit,  ai  sensi  della  legge  regionale 5 settembre 1989, n. 31, la
regione Emilia-Romagna e' autorizzata a  stanziare,  per  l'esercizio
1992, la somma di L. 1.400.000.000 (Cap. 43027).