Art. 58. Promozione, integrazione e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico 1. Per l'attuazione di iniziative volte all'acquisizione di strutture informatiche finalizzate alla realizzazione di aree informatiche integrate per il servizio di trasporto pubblico, a norma di quanto disposto agli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 dicembre 1989, n. 48, e' autorizzata, per l'esercizio 1992, l'ulteriore spesa complessiva di L. 2.000.000.000 (Capitoli 43100 e 43105).