Art. 58.
              Promozione, integrazione e qualificazione
                  dei servizi di trasporto pubblico
 
   1.  Per  l'attuazione  di  iniziative  volte  all'acquisizione  di
strutture  informatiche  finalizzate  alla  realizzazione   di   aree
informatiche integrate per il servizio di trasporto pubblico, a norma
di  quanto  disposto  agli  articoli  1  e 2 della legge regionale 18
dicembre  1989,  n.  48,  e'  autorizzata,  per   l'esercizio   1992,
l'ulteriore  spesa  complessiva di L. 2.000.000.000 (Capitoli 43100 e
43105).