Art. 59.
                           Opere stradali
 
   1. Per la concessione di contributi in capitale a comuni, province
e  loro  Consorzi  per  la  sistemazione,  il  miglioramento   e   la
costruzione  di  opere stradali di loro competenza, a norma dell'art.
18  della  legge  regionale  8  marzo  1976,  n.  10   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  e'  disposta  una autorizzazione di
spesa di L. 1.101.000.000 a carico  dell'esercizio  finanziario  1992
(Cap. 45180).