Art. 59. Opere stradali 1. Per la concessione di contributi in capitale a comuni, province e loro Consorzi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di loro competenza, a norma dell'art. 18 della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, e' disposta una autorizzazione di spesa di L. 1.101.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992 (Cap. 45180).