Art. 60.
Centri attrezzati per la movimentazione e lo smistamento delle merci
 
   1.   Per   la   concessione  di  contributi  in  capitale  per  la
realizzazione  di  edifici,  manufatti  ed  opere  di  urbanizzazione
interna  necessari  al  funzionamento  di  centri  attrezzati  per la
movimentazione  e  smistamento  delle  merci,  a  norma  della  legge
regionale  28  agosto  1979,  n.  27,  come  modificata  dalle  leggi
regionali 24 dicembre 1981,  n.  51  e  7  gennaio  1984,  n.  2,  e'
autorizzata  per l'esercizio 1992, la spesa di L. 1.500.000.000 (Cap.
45620).