Art. 60. Centri attrezzati per la movimentazione e lo smistamento delle merci 1. Per la concessione di contributi in capitale per la realizzazione di edifici, manufatti ed opere di urbanizzazione interna necessari al funzionamento di centri attrezzati per la movimentazione e smistamento delle merci, a norma della legge regionale 28 agosto 1979, n. 27, come modificata dalle leggi regionali 24 dicembre 1981, n. 51 e 7 gennaio 1984, n. 2, e' autorizzata per l'esercizio 1992, la spesa di L. 1.500.000.000 (Cap. 45620).