Art. 62.
     Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione
 
   1. Ai sensi dell'art. 27, quinto comma  della  legge  27  dicembre
1983,  n.  730,  la  quota  del  fondo sanitario nazionale ad impiego
diretto della regione e' determinata, per l'esercizio  1992,  sentito
il  parere delle unita' sanitarie locali, in L. 6.920.000.000 e viene
utilizzata per far fronte alle seguenti esigenze di rilievo regionale
nell'ambito dei compiti relativi a:
    attivita' di ricerca sanitaria finalizzata ai sensi  della  legge
regionale 25 marzo 1983, n. 12. L. 600.000.000;
    promozione  di  iniziative  di  comunicazione  ed informazione ad
utenti ed operatori; pubblicazione di studi e ricerche finalizzate al
miglioramento delle attivita' rese dal servizio sanitario  nazionale.
L. 1.020.000.000;
    promozione   di   iniziative   di   formazione  ed  aggiornamento
professionale di  rilievo  regionale  rivolte  a  chi  opera  per  le
finalita' proprie del servizio sanitario nazionale. L. 1.860.000.000;
    realizzazione   di   progetti   ed  obiettivi  individuati  dalla
programmazione regionale,  finalizzati  all'ulteriore  qualificazione
delle   attivita'   del   servizio   sanitario  nazionale  attraverso
convenzioni, consulenze ed altre forme  di  collaborazione  con  enti
pubblici e privati.  L. 3.050.000.000;
    acquisizione  di  strumenti  operativi per le attivita' collegate
all'elaborazione sistematica dei dati finalizzati alla  distribuzione
delle  informazioni per esigenze di verifica e controllo, decisionali
ed operative. L. 390.000.000.