Art. 62. Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione 1. Ai sensi dell'art. 27, quinto comma della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la quota del fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della regione e' determinata, per l'esercizio 1992, sentito il parere delle unita' sanitarie locali, in L. 6.920.000.000 e viene utilizzata per far fronte alle seguenti esigenze di rilievo regionale nell'ambito dei compiti relativi a: attivita' di ricerca sanitaria finalizzata ai sensi della legge regionale 25 marzo 1983, n. 12. L. 600.000.000; promozione di iniziative di comunicazione ed informazione ad utenti ed operatori; pubblicazione di studi e ricerche finalizzate al miglioramento delle attivita' rese dal servizio sanitario nazionale. L. 1.020.000.000; promozione di iniziative di formazione ed aggiornamento professionale di rilievo regionale rivolte a chi opera per le finalita' proprie del servizio sanitario nazionale. L. 1.860.000.000; realizzazione di progetti ed obiettivi individuati dalla programmazione regionale, finalizzati all'ulteriore qualificazione delle attivita' del servizio sanitario nazionale attraverso convenzioni, consulenze ed altre forme di collaborazione con enti pubblici e privati. L. 3.050.000.000; acquisizione di strumenti operativi per le attivita' collegate all'elaborazione sistematica dei dati finalizzati alla distribuzione delle informazioni per esigenze di verifica e controllo, decisionali ed operative. L. 390.000.000.