Art. 63. Fondo socio-assistenziale regionale Modifiche ed integrazioni a precedenti autorizzazioni di spesa 1. Per la costruzione, il riattamento o l'acquisto di strutture immobiliari al fine di incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socio-assistenziali, a norma della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1992, la spesa di L. 700.000.000 e, per l'esercizio finanziario 1993, la spesa di L. 9.000.000.000 (Cap. 57200). 2. L'autorizzazione di spesa di L. 2.000.000.000 disposta per l'esercizio 1992 dall'art. 52 della legge regionale 23 aprile 1991, n. 10 e' trasferita all'esercizio 1993 (Cap. 57200).