Art. 63.
                 Fondo socio-assistenziale regionale
   Modifiche ed integrazioni a precedenti autorizzazioni di spesa
 
   1. Per la costruzione, il riattamento o  l'acquisto  di  strutture
immobiliari  al fine di incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il
potenziamento di strutture socio-assistenziali, a norma  della  legge
regionale  12  gennaio  1985,  n.  2, e' autorizzata, per l'esercizio
finanziario 1992, la spesa  di  L.  700.000.000  e,  per  l'esercizio
finanziario 1993, la spesa di L. 9.000.000.000 (Cap. 57200).
   2.  L'autorizzazione  di  spesa  di  L. 2.000.000.000 disposta per
l'esercizio 1992 dall'art. 52 della legge regionale 23  aprile  1991,
n. 10 e' trasferita all'esercizio 1993 (Cap. 57200).