Art. 64. Investimenti per i servizi socio-educativi per l'infanzia 1. Per la concessione di contributi per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture per i servizi socio-educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 21 giugno 1978, n. 17, e' autorizzata, nel biennio 1992-1993, la spesa complessiva di L. 1.500.000.000, di cui L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992 (Cap. 58435).