Art. 64.
      Investimenti per i servizi socio-educativi per l'infanzia
 
   1.  Per  la  concessione  di  contributi  per  la  costruzione, il
riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture per i servizi
socio-educativi per l'infanzia, a  norma  di  quanto  disposto  dalla
legge  regionale  21  giugno 1978, n. 17, e' autorizzata, nel biennio
1992-1993, la spesa  complessiva  di  L.  1.500.000.000,  di  cui  L.
1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992 (Cap. 58435).