Art. 65.
       Interventi volti al controllo della popolazione canina
 
   1.  Al  fine  di  prevenire  il  randagismo e favorire la corretta
convivenza  uomo-animale   a   tutela   della   salute   pubblica   e
dell'ambiente,  in  attuazione  degli  articoli  23  e 28 della legge
regionale 25  febbraio  1988,  n.  5,  sono  autorizzati  i  seguenti
ulteriori finanziamenti a valere sugli interventi sottoelencati:
     a) contributi ai comuni per la costruzione e la ristrutturazione
di  ricoveri  per  cani e gatti (art. 28, legge regionale 25 febbraio
1988, n. 5) (Cap. 64440) Esercizio 1992: + L. 500.000.000;
     b) spese per il rimborso  alle  Amministrazioni  provinciali  di
contributi pagati ad imprese agricole e zootecniche per la perdita di
animali  causata  da cani inselvatichiti e da altri animali predatori
(art. 23, legge  regionale  25  febbraio  1988,  n.  5  (Cap.  64410)
Esercizio 1992:
L. 150.000.000.