Art. 65. Interventi volti al controllo della popolazione canina 1. Al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo-animale a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in attuazione degli articoli 23 e 28 della legge regionale 25 febbraio 1988, n. 5, sono autorizzati i seguenti ulteriori finanziamenti a valere sugli interventi sottoelencati: a) contributi ai comuni per la costruzione e la ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti (art. 28, legge regionale 25 febbraio 1988, n. 5) (Cap. 64440) Esercizio 1992: + L. 500.000.000; b) spese per il rimborso alle Amministrazioni provinciali di contributi pagati ad imprese agricole e zootecniche per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori (art. 23, legge regionale 25 febbraio 1988, n. 5 (Cap. 64410) Esercizio 1992: L. 150.000.000.