Art. 67.
     Promozione attivita' teatrali, musicali e cinematografiche
 
   1. Per il finanziamento del Fondo unico regionale per le attivita'
teatrali,  musicali,  cinematografiche  ed  audiovisive  -  spese  di
investimento - a norma di quanto stabilito dalla  legge  regionale  4
aprile  1985,  n. 11, e' autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 per
l'esercizio finanziario 1992 (Cap. 70655).