Art. 67. Promozione attivita' teatrali, musicali e cinematografiche 1. Per il finanziamento del Fondo unico regionale per le attivita' teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive - spese di investimento - a norma di quanto stabilito dalla legge regionale 4 aprile 1985, n. 11, e' autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1992 (Cap. 70655).