Art. 7.
       Destinazione all'esercizio 1992 di quota parte di fondi
              di cui alla legge 10 luglio 1991, n. 201
 
   1. Con  conferimento  alle  assegnazioni  spettanti  alla  regione
Emilia-Romagna,  a  norma dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n.
752 e dell'art. 1 della legge 10 luglio 1991, n. 201, per l'esercizio
1991, secondo quanto disposto dalla delibera  di  riparto  dei  fondi
approvata  dal  CIPE  in  data  2  agosto  1991,  e' autorizzata, per
l'esercizio 1992, la spesa complessiva di L. 42.647.400.000,  rimasta
accantonata  al  fondo  globale  di cui al Cap. 86620 del bilancio di
previsione 1991, a norma di quanto disposto  dall'art.  7,  comma  2,
punto 45, della legge regionale 4 novembre 1991, n. 26.
   2.  La  somma  di  cui  al comma 1 viene destinata agli interventi
relativi ai capitoli di spesa sottoelencati, nel seguente modo:
     1) Cap. 10805: L. 500.000.000;
     2) Cap. 12020: L. 100.000.000;
     3) Cap. 12106: L. 2.000.000.000;
     4) Cap. 14055: L. 2.200.000.000;
     5) Cap. 14585: L. 450.000.000;
     6) Cap. 14617: L. 600.000.000;
     7) Cap. 16115: L. 5.488.449.416;
     8) Cap. 18010: L. 1.225.000.000;
     9) Cap. 18030: L. 200.000.000;
    10) Cap. 18147: L. 2.000.000.000;
    11) Cap. 18173: L. 770.000.000;
    12) Cap. 18245: L. 2.201.950.584;
    13) Cap. 18360: L. 8.000.000.000;
    14) Cap. 18365: L. 7.000.000.000;
    15) Cap. 18760: L. 7.912.000.000;
    16) Cap. 20030: L. 2.000.000.000.