Art. 7. Destinazione all'esercizio 1992 di quota parte di fondi di cui alla legge 10 luglio 1991, n. 201 1. Con conferimento alle assegnazioni spettanti alla regione Emilia-Romagna, a norma dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752 e dell'art. 1 della legge 10 luglio 1991, n. 201, per l'esercizio 1991, secondo quanto disposto dalla delibera di riparto dei fondi approvata dal CIPE in data 2 agosto 1991, e' autorizzata, per l'esercizio 1992, la spesa complessiva di L. 42.647.400.000, rimasta accantonata al fondo globale di cui al Cap. 86620 del bilancio di previsione 1991, a norma di quanto disposto dall'art. 7, comma 2, punto 45, della legge regionale 4 novembre 1991, n. 26. 2. La somma di cui al comma 1 viene destinata agli interventi relativi ai capitoli di spesa sottoelencati, nel seguente modo: 1) Cap. 10805: L. 500.000.000; 2) Cap. 12020: L. 100.000.000; 3) Cap. 12106: L. 2.000.000.000; 4) Cap. 14055: L. 2.200.000.000; 5) Cap. 14585: L. 450.000.000; 6) Cap. 14617: L. 600.000.000; 7) Cap. 16115: L. 5.488.449.416; 8) Cap. 18010: L. 1.225.000.000; 9) Cap. 18030: L. 200.000.000; 10) Cap. 18147: L. 2.000.000.000; 11) Cap. 18173: L. 770.000.000; 12) Cap. 18245: L. 2.201.950.584; 13) Cap. 18360: L. 8.000.000.000; 14) Cap. 18365: L. 7.000.000.000; 15) Cap. 18760: L. 7.912.000.000; 16) Cap. 20030: L. 2.000.000.000.