Art. 71.
                 Edilizia residenziale universitaria
 
   1.   Per  la  realizzazione  di  opere  di  edilizia  residenziale
universitaria, a norma della legge regionale 8 settembre 1981, n. 36,
e'  autorizzata,  per  il  biennio  1992-1993,  la  ulteriore   spesa
complessiva  di  L.  5.500.000.000,  di cui L. 2.500.000.000 a carico
dell'esercizio finanziario 1992 (Cap. 73135).