Art. 71. Edilizia residenziale universitaria 1. Per la realizzazione di opere di edilizia residenziale universitaria, a norma della legge regionale 8 settembre 1981, n. 36, e' autorizzata, per il biennio 1992-1993, la ulteriore spesa complessiva di L. 5.500.000.000, di cui L. 2.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992 (Cap. 73135).