Art. 74.
     Indicazione dei termini per la presentazione delle domande
       di finanziamento, legge regionale 25 agosto 1986, n. 30
 
   1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art.
5,  primo  comma della legge regionale 25 agosto 1986, n. 30 dovranno
essere presentate entro il termine di giorni trenta  dall'entrata  in
vigore  della  presente legge. Ai fini dell'inserimento delle domande
ritenute  ammissibili   nella   graduatoria   finale,   a   richiesta
dell'assessore  competente,  dovranno  essere  presentati  i progetti
definitivi entro novanta giorni dalla richiesta stessa.
   2. Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art.
5, secondo comma e dall'art.  6,  primo  comma  della  citata  legge,
dovranno   essere  presentate  entro  il  termine  di  trenta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.