Art. 74. Indicazione dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento, legge regionale 25 agosto 1986, n. 30 1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5, primo comma della legge regionale 25 agosto 1986, n. 30 dovranno essere presentate entro il termine di giorni trenta dall'entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'inserimento delle domande ritenute ammissibili nella graduatoria finale, a richiesta dell'assessore competente, dovranno essere presentati i progetti definitivi entro novanta giorni dalla richiesta stessa. 2. Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5, secondo comma e dall'art. 6, primo comma della citata legge, dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.