Art. 75. Promozione pratica sportiva e attivita' motorie e ricreative nel tempo libero 1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 25 agosto 1986, n. 30 "Intervento per la promozione della pratica sportiva e delle attivita' motorie e ricreative nel tempo libero" sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa: a) Cap. 78732 - Contributi in conto capitale a favore dei soggetti di cui al punto a) dell'art. 4 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 30, per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e l'acquisto di impianti sportivi e ricreativi destinati ad uso pubblico, nonche' per l'acquisto di attrezzature ad uso sportivo e ricreativo (legge regionale 25 agosto 1986, n. 30, art. 2, lettere a, b, c, d - art. 5, primo comma) esercizio 1992: L. 200.000.000; b) Cap. 78734 - Contributi in conto capitale a favore di soggetti di cui ai punti b) e c) dell'art. 4 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 30, per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e l'acquisto di impianti sportivi e ricreativi destinati ad uso pubblico, nonche' per l'acquisto di attrezzature ad uso sportivo e ricreativo (legge regionale 25 agosto 1986, n. 30, art. 2, lettere a, b, c, d - art. 5, primo comma) esercizio 1992: L. 300.000.000.