Art. 75.
                     Promozione pratica sportiva
          e attivita' motorie e ricreative nel tempo libero
 
   1. Per gli interventi previsti dalla  legge  regionale  25  agosto
1986,  n.  30  "Intervento per la promozione della pratica sportiva e
delle attivita' motorie e ricreative nel tempo libero" sono  disposte
le seguenti autorizzazioni di spesa:
     a)  Cap.  78732  -  Contributi  in  conto  capitale a favore dei
soggetti di cui al punto a) dell'art.  4  della  legge  regionale  25
agosto   1986,   n.   30,   per  la  costruzione,  l'ampliamento,  la
ristrutturazione,  la  manutenzione  straordinaria  e  l'acquisto  di
impianti sportivi e ricreativi destinati ad uso pubblico, nonche' per
l'acquisto  di  attrezzature  ad  uso  sportivo  e  ricreativo (legge
regionale 25 agosto 1986, n. 30, art. 2, lettere a, b, c, d - art. 5,
primo comma) esercizio 1992: L. 200.000.000;
     b) Cap. 78734  -  Contributi  in  conto  capitale  a  favore  di
soggetti di cui ai punti b) e c) dell'art. 4 della legge regionale 25
agosto   1986,   n.   30,   per  la  costruzione,  l'ampliamento,  la
ristrutturazione,  la  manutenzione  straordinaria  e  l'acquisto  di
impianti sportivi e ricreativi destinati ad uso pubblico, nonche' per
l'acquisto  di  attrezzature  ad  uso  sportivo  e  ricreativo (legge
regionale 25 agosto 1986, n. 30, art. 2, lettere a, b, c, d - art. 5,
primo comma) esercizio 1992: L. 300.000.000.