Art. 79. Finanziamenti per l'attuazione del PIM per le zone lagunari dell'Adriatico settentrionale 1. Per l'attuazione degli interventi relativi al PIM per le zone lagunari dell'Adriatico settentrionale di cui al regolamento CEE 2088/85 e a norma di quanto disposto dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 8 settembre 1989, n. 34 e' autorizzato il trasferimento all'esercizio 1992 delle quote del Piano finanziario 1991, necessario per l'attuazione delle "misure" componenti il sottoprogramma "Zona lagunare compresa tra il Reno e il Po di Goro (Emilia-Romagna)", a seguito della mancata assunzione dell'impegno definitivo nel corso dell'esercizio 1991. 2. I trasferimenti di cui al presente articolo sono analiticamente riportati nella tabella P1) allegata alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1992.