Art. 79.
               Finanziamenti per l'attuazione del PIM
         per le zone lagunari dell'Adriatico settentrionale
 
   1.  Per  l'attuazione degli interventi relativi al PIM per le zone
lagunari dell'Adriatico settentrionale  di  cui  al  regolamento  CEE
2088/85  e  a  norma  di quanto disposto dagli articoli 49 e 50 della
legge  regionale  8  settembre  1989,  n.  34   e'   autorizzato   il
trasferimento  all'esercizio  1992  delle quote del Piano finanziario
1991,  necessario  per  l'attuazione  delle  "misure"  componenti  il
sottoprogramma  "Zona  lagunare  compresa tra il Reno e il Po di Goro
(Emilia-Romagna)", a seguito della  mancata  assunzione  dell'impegno
definitivo nel corso dell'esercizio 1991.
   2. I trasferimenti di cui al presente articolo sono analiticamente
riportati  nella  tabella P1) allegata alla legge di approvazione del
bilancio per l'esercizio 1992.