Art. 8. Interventi per la forestazione (Mezzi regionali) 1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa: a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento agro-silvo-pastorale del patrimonio forestale regionale nonche' per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2, legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6)": Esercizio 1992: L. 1.500.000.000; Esercizio 1993: L. 1.500.000.000; b) Cap. 14435 "Opere di manutenzione straordinaria per la conservazione degli interventi di forestazione (legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6; legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 - Reg. CEE 269/79)": Esercizio 1992: L. 1.500.000.000; Esercizio 1993: L. 1.500.000.000.