Art. 8.
          Interventi per la forestazione (Mezzi regionali)
 
   1. Per l'effettuazione di interventi  per  la  forestazione  e  il
miglioramento  del  patrimonio  forestale  regionale sono disposte le
seguenti autorizzazioni di spesa:
     a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento
agro-silvo-pastorale  del  patrimonio forestale regionale nonche' per
la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2,
legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6)":
     Esercizio 1992: L. 1.500.000.000;
     Esercizio 1993: L. 1.500.000.000;
     b) Cap.  14435  "Opere  di  manutenzione  straordinaria  per  la
conservazione  degli  interventi  di forestazione (legge regionale 24
gennaio 1975, n. 6; legge regionale 4 settembre 1981, n.  30  -  Reg.
CEE 269/79)":
     Esercizio 1992: L. 1.500.000.000;
     Esercizio 1993: L. 1.500.000.000.