Art. 80.
      Integrazioni finanziarie relative all'attuazione del PIM
         per le zone lagunari dell'Adriatico settentrionale
 
   1.  Per  la  realizzazione degli interventi relativi al PIM per le
zone lagunari dell'Adriatico settentrionale, di  cui  al  regolamento
CEE  2088/85, approvato dalla Commissione delle Comunita' europee con
decisione del 22 luglio 1988  (88/464/CEE),  attuati  a  norma  della
legge  regionale  5  settembre  1989,  n. 33 e degli articoli 49 e 50
della legge regionale  8  settembre  1989,  n.  34  sono  autorizzati
ulteriori   finanziamenti   secondo  quanto  disposto  con  decisione
C/91/3020/15 assunta dalla Commissione delle Comunita' Europee il  16
dicembre 1991.
   2.  A  tale  scopo  sono  autorizzati,  per  l'esercizio  1992,  i
finanziamenti necessari secondo quanto analiticamente riportato nella
Tabella P1, allegata alla legge di bilancio per l'esercizio 1992.
   3. L'assunzione degli impegni di spesa  necessari  all'attivazione
delle  misure  che prevedono anche un contributo finanziario a carico
del Governo centrale e' subordinata  alla  messa  a  disposizione  da
parte dello Stato delle proprie relative quote contributive.