Art. 80. Integrazioni finanziarie relative all'attuazione del PIM per le zone lagunari dell'Adriatico settentrionale 1. Per la realizzazione degli interventi relativi al PIM per le zone lagunari dell'Adriatico settentrionale, di cui al regolamento CEE 2088/85, approvato dalla Commissione delle Comunita' europee con decisione del 22 luglio 1988 (88/464/CEE), attuati a norma della legge regionale 5 settembre 1989, n. 33 e degli articoli 49 e 50 della legge regionale 8 settembre 1989, n. 34 sono autorizzati ulteriori finanziamenti secondo quanto disposto con decisione C/91/3020/15 assunta dalla Commissione delle Comunita' Europee il 16 dicembre 1991. 2. A tale scopo sono autorizzati, per l'esercizio 1992, i finanziamenti necessari secondo quanto analiticamente riportato nella Tabella P1, allegata alla legge di bilancio per l'esercizio 1992. 3. L'assunzione degli impegni di spesa necessari all'attivazione delle misure che prevedono anche un contributo finanziario a carico del Governo centrale e' subordinata alla messa a disposizione da parte dello Stato delle proprie relative quote contributive.