Art. 82.
                        Copertura finanziaria
 
   1.  Agli  oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute
nella presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte, a  norma
del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 6 luglio 1977, n.
31,  con  le  risorse  indicate  nel bilancio pluriennale 1992-1994 -
stato  di  previsione  dell'entrata,  nel rispetto delle destinazioni
definite dallo stato di previsione della spesa.