Art. 82. Copertura finanziaria 1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte, a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 1992-1994 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.