Art. 10.
           Titolare dell'ambulatorio di medicina estetica
 
   1.   Il   titolare   dell'ambulatorio   e'   tenuto  a  comunicare
tempestivamente alla Giunta regionale:
     a) il nominativo del medico che sostituisce il  responsabile  in
caso di assenza o impedimento;
     b)  le  sostituizoni  e/o le integrazioni del personale medico e
non, operante nell'ambulatorio;
     c)  le  sostituzioni   e/o   integrazioni   delle   attrezzature
sanitarie;
     d) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura
giuridica    e    nella    composizione   della   societa'   titolare
dell'ambulatorio.
   2. Il titolare e' tenuto altresi' a:
     a) assicurare la presenza del medico  responsabile  in  possesso
dei  titoli  previsti  dall'art. 11 e del restante personale medico e
non per l'orario previsto;
     b) trasmettere annualmente un elenco del personale in  attivita'
al  1›  gennaio  di  ogni  anno,  nonche'  a comunicare le successive
variazioni;
     c) garantire, tramite il medico responsabile gli adempimenti  di
cui all'art. 11 commi 4, 5 e 6 ed agli articoli 12, 13, 14 e 15;
     d)  provvedere  al  pagamento  della  tassa annua di concessione
regionale prevista dalla legge regionale 15 maggio 1980, n. 54 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni.