Art. 10. Titolare dell'ambulatorio di medicina estetica 1. Il titolare dell'ambulatorio e' tenuto a comunicare tempestivamente alla Giunta regionale: a) il nominativo del medico che sostituisce il responsabile in caso di assenza o impedimento; b) le sostituizoni e/o le integrazioni del personale medico e non, operante nell'ambulatorio; c) le sostituzioni e/o integrazioni delle attrezzature sanitarie; d) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della societa' titolare dell'ambulatorio. 2. Il titolare e' tenuto altresi' a: a) assicurare la presenza del medico responsabile in possesso dei titoli previsti dall'art. 11 e del restante personale medico e non per l'orario previsto; b) trasmettere annualmente un elenco del personale in attivita' al 1 gennaio di ogni anno, nonche' a comunicare le successive variazioni; c) garantire, tramite il medico responsabile gli adempimenti di cui all'art. 11 commi 4, 5 e 6 ed agli articoli 12, 13, 14 e 15; d) provvedere al pagamento della tassa annua di concessione regionale prevista dalla legge regionale 15 maggio 1980, n. 54 e suc- cessive modificazioni ed integrazioni.