Art. 11. Medico responsabile 1. All'ambulatorio e' preposto un medico responsabile cui sono attribuiti i compiti previsti nei successivi commi 4, 5 e 6. 2. La funzione di responsabile di ambulatorio ad indirizzo medico e assunta da un medico che operi nell'ambulatorio in possesso della specializzazione o libera docenza in una delle branche specialistiche indicate nel primo comma dell'art. 3 ai punti da a) ad e). 3. La funzione di medico responsabile di ambulatorio ad indirizzo chirurgico o medico chirurgico e' assunta da un medico che operi nell'ambulatorio, in possesso della specializzazione o libera docenza in una delle branche indicate nel primo comma dell'art. 3 nei punti da d) a g). In assenza di specializzazione o libera docenza nelle discipline suddette, la funzione di medico responsabile puo' essere assunta da un medico che dimostri, previa attestazione della Federazione regionale Toscana degli Ordini dei medici e degli odontoiatri, di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) aver frequentato corsi teorico-pratici di durata almeno quadriennale; b) essere membro ordinario di associazioni scientifiche a carattere nazionale o internazionale; c) aver svolto attivita' di medicina e/o chirurgia estetica in modo prevalente o esclusivo, ovvero aver svolto per almeno quattro anni attivita' specialistica in una delle branche indicate nell'art. 3 presso istituzioni pubbliche. L'attivita' puo' essere attestata mediante autocertificazione da effettuarsi con le modalita' di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15. 4. Il medico responsabile ha le seguenti attribuzioni: vigila sull'attivita' del personale sanitario, tecnico, sanitario ausiliario addetto all'attivita'; ha la responsabilita' dei pazienti; definisce i criteri diagnostici e terapeutici che devono essere seguiti dai medici collaboratori; pratica direttamente gli interventi diagnostici e curativi che ritenga di non affidare ai suoi collaboratori; formula la diagnosi definitiva; e' responsabile della regolare compilazione della scheda clinica e del registro di sala operatoria e della loro conservazione fino alla consegna all'archivio centrale dell'ambulatorio. 5. Il medico responsabile cura altresi' l'organizzazione tecnico- sanitariadell'ambulatorio sotto il profilo igienico ed organizzativo, rispondendone all'autorita' sanitaria competente. In particolare: cura l'applicazione del regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento dell'ambulatorio proponendone le eventuali variazioni; controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto all'attivita' sanitaria; vigila affinche' tutte le prestazioni, ivi comprese quelle che implichino l'uso delle apparecchiature di cui all'allegato B, vengano erogate da personale in possesso degli specifici titoli abilitanti, ai sensi dell'art. 95 e seguenti del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni; controlla che l'attivita' sia svolta con regolarita' ed efficienza; cura la tenuta dell'archivio centrale delle schede cliniche e dei registri di sala operatoria; propone alla titolarita' l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere su eventuali trasformazioni edilizie dell'ambulatorio; rilascia agli aventi diritto le eventuali certificazioni sanitarie riguardanti le prestazioni eseguite nell'ambulatorio; vigila sulle condizioni igienico-sanitarie; in apposito registro annota le disinfezioni degli ambienti destinati all'attesa ed alle cure dei pazienti, con particolare menzione sulla periodicita' e le tipologie di tali interventi; negli ambulatori chirurgici vigila che la successive degli atti chirurgici rispetti normali criteri della scala di sterilita' degli stessi. 6. Qualora l'ambulatorio sia collocato all'interno di un'altra struttura sanitaria le funzioni di cui al precedente comma 5 sono attribuite al direttore sanitario della stessa, fermo restando al medico responsabile dell'ambulatorio l'obbligo di proporre alla direzione sanitaria le misure ritenute idonee.