Art. 11.
                         Medico responsabile
 
   1.  All'ambulatorio  e'  preposto  un medico responsabile cui sono
attribuiti i compiti previsti nei successivi commi 4, 5 e 6.
   2. La funzione di responsabile di ambulatorio ad indirizzo  medico
e  assunta  da un medico che operi nell'ambulatorio in possesso della
specializzazione o libera docenza in una delle branche specialistiche
indicate nel primo comma dell'art. 3 ai punti da a) ad e).
   3. La funzione di medico responsabile di ambulatorio ad  indirizzo
chirurgico  o  medico  chirurgico  e'  assunta da un medico che operi
nell'ambulatorio, in possesso della specializzazione o libera docenza
in una delle branche indicate nel primo comma dell'art. 3  nei  punti
da d) a g).
   In  assenza  di specializzazione o libera docenza nelle discipline
suddette, la funzione di medico responsabile puo' essere  assunta  da
un   medico  che  dimostri,  previa  attestazione  della  Federazione
regionale Toscana degli Ordini dei medici  e  degli  odontoiatri,  di
essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
     a)  aver  frequentato  corsi  teorico-pratici  di  durata almeno
quadriennale;
     b)  essere  membro  ordinario  di  associazioni  scientifiche  a
carattere nazionale o internazionale;
     c)  aver  svolto attivita' di medicina e/o chirurgia estetica in
modo prevalente o esclusivo, ovvero aver svolto  per  almeno  quattro
anni  attivita' specialistica in una delle branche indicate nell'art.
3 presso istituzioni pubbliche.  L'attivita'  puo'  essere  attestata
mediante  autocertificazione  da  effettuarsi con le modalita' di cui
alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.
   4. Il medico responsabile ha le seguenti attribuzioni:
    vigila sull'attivita' del personale sanitario, tecnico, sanitario
ausiliario addetto all'attivita';
    ha la responsabilita' dei pazienti;
    definisce i criteri diagnostici e terapeutici che  devono  essere
seguiti dai medici collaboratori;
    pratica  direttamente  gli  interventi diagnostici e curativi che
ritenga di non affidare ai suoi collaboratori;
    formula la diagnosi definitiva;
    e' responsabile della regolare compilazione della scheda  clinica
e  del  registro  di  sala operatoria e della loro conservazione fino
alla consegna all'archivio centrale dell'ambulatorio.
   5. Il medico responsabile cura altresi' l'organizzazione  tecnico-
sanitariadell'ambulatorio sotto il profilo igienico ed organizzativo,
rispondendone all'autorita' sanitaria competente. In particolare:
    cura   l'applicazione  del  regolamento  sull'ordinamento  e  sul
funzionamento dell'ambulatorio proponendone le eventuali variazioni;
    controlla  la  regolare  tenuta  e  l'aggiornamento  di  apposito
registro  contenente  i  dati  anagrafici  e  gli  estremi dei titoli
professionali del personale addetto all'attivita' sanitaria;
    vigila affinche' tutte le prestazioni, ivi  comprese  quelle  che
implichino l'uso delle apparecchiature di cui all'allegato B, vengano
erogate  da  personale in possesso degli specifici titoli abilitanti,
ai sensi dell'art. 95 e seguenti del regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265 e successive modifiche ed integrazioni;
    controlla   che   l'attivita'   sia  svolta  con  regolarita'  ed
efficienza;
    cura la tenuta dell'archivio centrale delle schede cliniche e dei
registri di sala operatoria;
    propone alla titolarita' l'acquisto di  apparecchi,  attrezzature
ed  arredi  sanitari  ed  esprime  il  proprio  parere  su  eventuali
trasformazioni edilizie dell'ambulatorio;
    rilascia  agli  aventi  diritto   le   eventuali   certificazioni
sanitarie riguardanti le prestazioni eseguite nell'ambulatorio;
    vigila sulle condizioni igienico-sanitarie;
    in  apposito  registro  annota  le  disinfezioni  degli  ambienti
destinati all'attesa ed  alle  cure  dei  pazienti,  con  particolare
menzione sulla periodicita' e le tipologie di tali interventi;
    negli  ambulatori  chirurgici vigila che la successive degli atti
chirurgici rispetti normali criteri della scala di  sterilita'  degli
stessi.
   6.  Qualora  l'ambulatorio  sia  collocato all'interno di un'altra
struttura sanitaria le funzioni di cui al  precedente  comma  5  sono
attribuite  al  direttore  sanitario  della stessa, fermo restando al
medico  responsabile  dell'ambulatorio  l'obbligo  di  proporre  alla
direzione sanitaria le misure ritenute idonee.