Art. 12. Metodologia degli interventi 1. Gli ambulatori devono seguire metodiche e tecniche ed utilizzare strumentazioni ed apparecchiature che rientrino nella medicina tradizionale ufficiale o che siano state avallate da sperimentazioni effettuate in ambiente universitario o ospedaliero ed i cui risultati siano riscontrabili in bibliografia medica qualificata. 2. L'attivita' di dietologia e' di esclusiva competenza del medico il quale puo' avvalersi, unicamente per l'impostazione delle diete, di altro personale in possesso degli specifici titoli professionali. 3. In tal caso il medico e' tenuto ad indicare al personale suddetto i principi nutritivi e le calorie delle diete in rapporto alla diagnosi formulata. La prescrizione delle singole diete deve essere chiaramente espressa e deve contenere i tempi di applicazione. 4. Sono vietate prescrizioni dietologiche predeterminate o effettuate avvalendosi unicamente di tecniche computerizzate, le quali hanno scopo esclusivo di archivio clinico. 5. I medici, qualora prescrivano preparati galenici magistrali o di erboristeria, devono indicare chiaramente nelle ricette la composizione quali-quantitativa. 6. Tutte le apparecchiature elettro-medicali devono essere rispondenti alle norme C.E.I. 62/5, fasciolo 507 e successivi aggiornamenti.