Art. 12.
                    Metodologia degli interventi
 
   1.   Gli   ambulatori  devono  seguire  metodiche  e  tecniche  ed
utilizzare strumentazioni  ed  apparecchiature  che  rientrino  nella
medicina  tradizionale  ufficiale  o  che  siano  state  avallate  da
sperimentazioni effettuate in ambiente universitario o ospedaliero ed
i  cui  risultati  siano   riscontrabili   in   bibliografia   medica
qualificata.
   2. L'attivita' di dietologia e' di esclusiva competenza del medico
il  quale  puo' avvalersi, unicamente per l'impostazione delle diete,
di altro personale in possesso degli specifici titoli professionali.
   3. In tal caso il  medico  e'  tenuto  ad  indicare  al  personale
suddetto  i  principi  nutritivi e le calorie delle diete in rapporto
alla diagnosi formulata. La prescrizione  delle  singole  diete  deve
essere chiaramente espressa e deve contenere i tempi di applicazione.
   4.   Sono   vietate  prescrizioni  dietologiche  predeterminate  o
effettuate avvalendosi  unicamente  di  tecniche  computerizzate,  le
quali hanno scopo esclusivo di archivio clinico.
   5.  I  medici, qualora prescrivano preparati galenici magistrali o
di  erboristeria,  devono  indicare  chiaramente  nelle  ricette   la
composizione quali-quantitativa.
   6.   Tutte   le  apparecchiature  elettro-medicali  devono  essere
rispondenti  alle  norme  C.E.I.  62/5,  fasciolo  507  e  successivi
aggiornamenti.