Art. 13. Scheda clinica e registro di sala operatoria 1. Per ogni paziente deve essere approntata una scheda clinica in cui siano riportati la diagnosi, gli esami e condizioni cliniche, le prestazioni effettuate e le prescrizioni terapeutiche (farmaci, diete, etc.). 2. Per gli ambulatori chirurgici deve essere altresi' approntato un registro di sala operatoria in cui devono essere riportati, per ciascun paziente, la diagnosi, la descrizione dell'intervento eseguito, il tipo, le dosi e la metodica di somministrazione, il decorso clinico e intraoperatorio, comprese le eventuali complicanze. Il registro deve essere sottoscritto dal medico responsabile dell'ambulatorio e ciascun intervento deve essere firmato dal chirurgo che lo ha effettuato, e, per gli ambulatori di secondo livello, dall'anestetista che e' intervenuto durante l'atto. 3. La scheda clinica ed il registro devono essere conservate nell'archivio centrale a cura del medico responsabile dell'ambulatorio ai sensi del comma quinto, del precedente art. 11.