Art. 13.
            Scheda clinica e registro di sala operatoria
 
   1.  Per ogni paziente deve essere approntata una scheda clinica in
cui siano riportati la diagnosi, gli esami e condizioni cliniche,  le
prestazioni  effettuate  e  le  prescrizioni  terapeutiche  (farmaci,
diete, etc.).
   2.  Per  gli ambulatori chirurgici deve essere altresi' approntato
un registro di sala operatoria in cui devono  essere  riportati,  per
ciascun   paziente,   la  diagnosi,  la  descrizione  dell'intervento
eseguito, il tipo, le dosi e  la  metodica  di  somministrazione,  il
decorso clinico e intraoperatorio, comprese le eventuali complicanze.
Il   registro   deve  essere  sottoscritto  dal  medico  responsabile
dell'ambulatorio  e  ciascun  intervento  deve  essere  firmato   dal
chirurgo  che  lo  ha  effettuato,  e,  per gli ambulatori di secondo
livello, dall'anestetista che e' intervenuto durante l'atto.
   3. La scheda clinica  ed  il  registro  devono  essere  conservate
nell'archivio    centrale    a    cura    del   medico   responsabile
dell'ambulatorio ai sensi del comma quinto, del precedente art. 11.