Art. 15.
                Salvaguardia dei diritti degli utenti
 
   1. Sono  garantiti  all'utente  i  diritti  previsti  dalla  legge
regionale 1› giugno 1983, n. 36 e successive modificazioni.
   2. In particolare l'utente ha diritto:
     a)  di  conoscere  preventivamente l'importo delle tariffe delle
prestazioni sanitarie;
     b) di ricevere un trattamento che, per metodi di  accoglienza  e
livello  di  prestazioni,  sia  rispettoso  della  liberta'  e  della
dignita' della persona, adeguatamente  alle  esigenze  sanitarie  del
caso e dia garanzia di tutela della riservatezza;
     c) di ottenere chiare e complete informazioni sugli accertamenti
diagnostici,  sulla  prognosi  e  sulle  terapie e nel rispetto della
deontologia medica e delle norme vigenti in materia;
     d) di individuare il personale  medico  e  non  medico  mediante
cartellini   di  identificazione  chiaramente  leggibili,  col  nome,
cognome e qualifica dei  quali  il  predetto  personale  deve  essere
munito;
     e)  di  rivolgere  al  medico responsabile eventuali doglianze o
reclami e di ottenere puntuale risposta;
     f) di conoscere il regolamento vigente dell'ambulatorio.