Art. 15. Salvaguardia dei diritti degli utenti 1. Sono garantiti all'utente i diritti previsti dalla legge regionale 1 giugno 1983, n. 36 e successive modificazioni. 2. In particolare l'utente ha diritto: a) di conoscere preventivamente l'importo delle tariffe delle prestazioni sanitarie; b) di ricevere un trattamento che, per metodi di accoglienza e livello di prestazioni, sia rispettoso della liberta' e della dignita' della persona, adeguatamente alle esigenze sanitarie del caso e dia garanzia di tutela della riservatezza; c) di ottenere chiare e complete informazioni sugli accertamenti diagnostici, sulla prognosi e sulle terapie e nel rispetto della deontologia medica e delle norme vigenti in materia; d) di individuare il personale medico e non medico mediante cartellini di identificazione chiaramente leggibili, col nome, cognome e qualifica dei quali il predetto personale deve essere munito; e) di rivolgere al medico responsabile eventuali doglianze o reclami e di ottenere puntuale risposta; f) di conoscere il regolamento vigente dell'ambulatorio.