Art. 16.
      Provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione
                      e di chiusura dei locali
 
   1. Il  presidente  della  Giunta  regionale  dispone  la  chiusura
dell'ambulatorio  aperto  senza  l'autorizzazione  prevista dal primo
comma lettera a), dall'art. 4.
   L'autorizzazione non puo' essere rilasciata per un periodo  di  un
anno dal provvedimento di chiusura.
   2. Il presidente della Giunta regionale provvede alla chiusura dei
locali  nei  casi  e  per  i  tempi  di  seguito  indicati,  qualora,
nonostante diffida al  trasgressore  a  compiere  atti  dovuti  o  ad
eliminare irregolarita', questi non abbia provveduto entro il termine
stabilito:
     a)  per  la  violazione della disposizione di cui al sesto comma
dell'art. 5, per un periodo di tempo da 1 a 2 mesi;
     b) per la violazione della disposizione di cui al settimo  comma
dell'art. 6 per un periodo di tempo da 2 a 4 mesi.
   3.  Il presidente della Giunta regionale provvede alla sospensione
dell'autorizzazione   e   dispone   conseguentemente   la    chiusura
dell'ambulatorio  nei  casi  e  per  i  periodi  di  tempo di seguito
indicati:
     a) per la violazione della disposizione di cui  al  primo  comma
lettera b), dell'art. 4, per un periodo di tempo da 2 a 6 mesi.
   Resta salvo quanto previsto dal nono comma dell'art. 4;
     b)  per  la violazione della disposizione di cui al primo comma,
lettera e), dell'art. 4, per un periodo di tempo da 3 a 6 mesi;
     c) per la violazione della disposizione del primo comma, lettera
f), dell'art. 4, per un periodo di tempo da 3 a 6 mesi;
     d) per la violazione della disposizione del primo comma  lettera
g),  dell'art.  4,  qualora  in  un  ambulatorio  ad indirizzo medico
vengano  svolte  attivita'  chirurgiche,  ovvero,   qualora   in   un
ambulatorio  ad  indirizzo chirurgico di primo livello vengano svolte
attivita' proprie di ambulatorio di secondo livello, per  un  periodo
di tempo da 3 a 6 mesi;
     e)  per le violazioni dalle disposizioni di cui al settimo comma
dell'art. 3, per un periodo di tempo da 1 a 3 mesi;
     f) per la violazione della disposizione di cui  al  sesto  comma
dell'art. 6, epr un periodo da 2 a 4 mesi;
     g) per la violazione della disposizione di cui al secondo comma,
lettera   a)   dell'art.   10,   qualora  non  sia  stata  assicurata
nell'ambulatorio la  presenza  di  un  medico  responsabile,  per  un
periodo di tempo da 3 a 6 mesi;
     h) qualora il titolare abbia violato, in un periodo di tre anni,
piu' di due volte le disposizioni di cui al primo comma ed al secondo
comma, lettera b) dell'art. 10, per un periodo massimo di 30 giorni.
   4.  Il presidente della Giunta regionale provvede alla sospensione
dell'autorizzazione   e   dispone   conseguentemente   la    chiusura
dell'ambulatorio  nei casi e per i tempi di seguito indicati, quando,
nonostante diffida al  trasgressore  a  compiere  atti  dovuti  od  a
eliminare irregolarita', questi non abbia provveduto entro il termine
stabilito:
     a)  per  la  violazione  della  disposizione  dell'ottavo  comma
dell'art. 3 per un periodo di tempo da 1 a 6 mesi;
     b) per ciascuna violazione delle disposizioni di  cui  al  primo
comma,  lettere  c),  d),  h), i), l), dell'art. 4, per un periodo di
tempo da 1 a 3 mesi;
     c) per la violazione delle disposizioni del primo comma, lettera
g) dell'art. 4, nei casi in cui non si applichi la sanzione  prevista
dal  terzo comma, lettera d) del presente articolo, per un periodo di
tempo da 1 a 3 mesi;
     d) per la violazione della disposizione di cui  al  sesto  comma
dell'art. 4, per un periodo di tempo da 3 a 6 mesi;
     e)  per  la violazione della disposizione di cui al quarto comma
dell'art. 5, per un periodo di tempo da 1 a 3 mesi;
     f) per la violazione della disposizione di cui al  quinto  comma
dell'art. 5 per un periodo di tempo da 1 a 3 mesi;
     g)  per  ciascuna  delle  disposizioni  di cui al secondo comma,
lettera c) dell'art. 10, per un periodo di tempo da 1 a 6 mesi;
     h)  per  tutte  le  altre  violazioni  alle  disposizioni  della
presente legge, per un periodo massimo di 30 giorni;
     i)  per  violazione  di  altre  condizioni inserite nell'atto di
autorizzazione, per un periodo da 1 a 6 mesi.
   5.  Il  presidente  della  Giunta  regionale  dispone  la   revoca
dell'autorizzazione  e  la  conseguente chiusura dell'ambulatorio nei
seguenti casi:
    qualora, nel corso di cinque  anni,  siano  stati  comminati  due
provvedimenti  di  sospensione  e  sia  stata  accertata un'ulteriore
infrazione per la quale e' previsto il provvedimento  di  sospensione
dell'autorizzazione;
    qualora  si siano verificati, all'interno dell'ambulatorio, fatti
da cui siano derivate situazioni di pericolo grave per la salute  dei
cittadini.