Art. 16. Provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione e di chiusura dei locali 1. Il presidente della Giunta regionale dispone la chiusura dell'ambulatorio aperto senza l'autorizzazione prevista dal primo comma lettera a), dall'art. 4. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata per un periodo di un anno dal provvedimento di chiusura. 2. Il presidente della Giunta regionale provvede alla chiusura dei locali nei casi e per i tempi di seguito indicati, qualora, nonostante diffida al trasgressore a compiere atti dovuti o ad eliminare irregolarita', questi non abbia provveduto entro il termine stabilito: a) per la violazione della disposizione di cui al sesto comma dell'art. 5, per un periodo di tempo da 1 a 2 mesi; b) per la violazione della disposizione di cui al settimo comma dell'art. 6 per un periodo di tempo da 2 a 4 mesi. 3. Il presidente della Giunta regionale provvede alla sospensione dell'autorizzazione e dispone conseguentemente la chiusura dell'ambulatorio nei casi e per i periodi di tempo di seguito indicati: a) per la violazione della disposizione di cui al primo comma lettera b), dell'art. 4, per un periodo di tempo da 2 a 6 mesi. Resta salvo quanto previsto dal nono comma dell'art. 4; b) per la violazione della disposizione di cui al primo comma, lettera e), dell'art. 4, per un periodo di tempo da 3 a 6 mesi; c) per la violazione della disposizione del primo comma, lettera f), dell'art. 4, per un periodo di tempo da 3 a 6 mesi; d) per la violazione della disposizione del primo comma lettera g), dell'art. 4, qualora in un ambulatorio ad indirizzo medico vengano svolte attivita' chirurgiche, ovvero, qualora in un ambulatorio ad indirizzo chirurgico di primo livello vengano svolte attivita' proprie di ambulatorio di secondo livello, per un periodo di tempo da 3 a 6 mesi; e) per le violazioni dalle disposizioni di cui al settimo comma dell'art. 3, per un periodo di tempo da 1 a 3 mesi; f) per la violazione della disposizione di cui al sesto comma dell'art. 6, epr un periodo da 2 a 4 mesi; g) per la violazione della disposizione di cui al secondo comma, lettera a) dell'art. 10, qualora non sia stata assicurata nell'ambulatorio la presenza di un medico responsabile, per un periodo di tempo da 3 a 6 mesi; h) qualora il titolare abbia violato, in un periodo di tre anni, piu' di due volte le disposizioni di cui al primo comma ed al secondo comma, lettera b) dell'art. 10, per un periodo massimo di 30 giorni. 4. Il presidente della Giunta regionale provvede alla sospensione dell'autorizzazione e dispone conseguentemente la chiusura dell'ambulatorio nei casi e per i tempi di seguito indicati, quando, nonostante diffida al trasgressore a compiere atti dovuti od a eliminare irregolarita', questi non abbia provveduto entro il termine stabilito: a) per la violazione della disposizione dell'ottavo comma dell'art. 3 per un periodo di tempo da 1 a 6 mesi; b) per ciascuna violazione delle disposizioni di cui al primo comma, lettere c), d), h), i), l), dell'art. 4, per un periodo di tempo da 1 a 3 mesi; c) per la violazione delle disposizioni del primo comma, lettera g) dell'art. 4, nei casi in cui non si applichi la sanzione prevista dal terzo comma, lettera d) del presente articolo, per un periodo di tempo da 1 a 3 mesi; d) per la violazione della disposizione di cui al sesto comma dell'art. 4, per un periodo di tempo da 3 a 6 mesi; e) per la violazione della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 5, per un periodo di tempo da 1 a 3 mesi; f) per la violazione della disposizione di cui al quinto comma dell'art. 5 per un periodo di tempo da 1 a 3 mesi; g) per ciascuna delle disposizioni di cui al secondo comma, lettera c) dell'art. 10, per un periodo di tempo da 1 a 6 mesi; h) per tutte le altre violazioni alle disposizioni della presente legge, per un periodo massimo di 30 giorni; i) per violazione di altre condizioni inserite nell'atto di autorizzazione, per un periodo da 1 a 6 mesi. 5. Il presidente della Giunta regionale dispone la revoca dell'autorizzazione e la conseguente chiusura dell'ambulatorio nei seguenti casi: qualora, nel corso di cinque anni, siano stati comminati due provvedimenti di sospensione e sia stata accertata un'ulteriore infrazione per la quale e' previsto il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione; qualora si siano verificati, all'interno dell'ambulatorio, fatti da cui siano derivate situazioni di pericolo grave per la salute dei cittadini.